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Prima casa: Zero imposte per acquisti di under 36

25 Ottobre, 2021

Prima casa: Zero imposte per acquisti di under 36

Secondo l’articolo 64, commi 6-8, del Dl 73/21, gli under 36 il cui Isee non superiore a euro 40mila annui sono esonerati dal pagamento delle imposte se stipulano l’acquisto e la vendita della “prima casa” e il mutuo firmato per pagarla dal 26 maggio 2021 al 30 giugno 2022.
I tributi eliminati
Nei trasferimenti in cui non viene tassata l’Iva il regolamento cancella le imposte di registro, ipotecaria e catastale, per quanto riguarda quelli in cui viene tassata l’Iva, grazie ad una lettura abbinata dei commi 6 e 7, si intuisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono portate a zero. L’Iva deve venire liquidata al venditore ma allo stesso tempo il compratore matura un credito d’imposta da versare in tre diversi modi:

  • 1. Per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
  • 2. Per retribuire l’Irpef a seguito della dichiarazione dei redditi
  • 3. Per risarcire importi dovuti come ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro o malattie professionali.

    Per quanto riguarda i mutui il regolamento prevede che si elimino l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.
Il requisito dell’età
La legge da questo beneficio ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato quindi ciò si può eseguire, ad esempio, a chi stipula nel 2021 e compie i 36 anni dal 2022 in poi e via di questo passo. Però se, ad esempio, un soggetto stipula ad Agosto 2021 e compie 36 anni ad Ottobre 2021 non riceverebbe l’aiuto.
L’Isee
Secondo i comma 6 e 8 per ricevere questa agevolazione bisogna avere un Isee non superiore a 40mila euro e questo aiuto vale anche in caso di due soggetti compresi in due diversi Isee, ciascuno inferiore a 40mila euro, ma insieme di importo superiore.
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Assenza requisiti
Ovviamente se ad avere le caratteristiche è solo un acquirente e altro no, l’agevolazione si mette in pratica solo per chi è fornito dei requisiti richiesti.
Le pertinenze
Secondo l’articolo 818 del Codice Civile e per il fatto che il beneficio prima casa agevola la compravendita delle pertinenze dell’abitazione, queste ultime (cantine, soffitte, autorimesse) seguono la prima casa nella compravendita.
Il contratto preliminare
I contratti preliminari, a differenza degli atti traslativi a titolo oneroso, devono essere sottoposti alle imposte di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta di bollo e alla tassa ipotecaria.
Le sanzioni
Chi richiede l’agevolazione senza avere i requisiti necessari subisce il recupero della tassazione ordinaria aumentata del 30%.

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