Nei trasferimenti in cui non viene tassata l’Iva il regolamento cancella le imposte di registro, ipotecaria e catastale, per quanto riguarda quelli in cui viene tassata l’Iva, grazie ad una lettura abbinata dei commi 6 e 7, si intuisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono portate a zero. L’Iva deve venire liquidata al venditore ma allo stesso tempo il compratore matura un credito d’imposta da versare in tre diversi modi:
- 1. Per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
- 2. Per retribuire l’Irpef a seguito della dichiarazione dei redditi
- 3. Per risarcire importi dovuti come ritenute d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Per quanto riguarda i mutui il regolamento prevede che si elimino l’imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo.